Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
CAPO IV
 Modifiche alle leggi regionali 9/1999, 7/2000, 28/2001 e 16/2002
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 7/2000, concernente la restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, dopo le parole: <<servizio sanitario regionale>> sono inserite le seguenti: <<ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica,>>.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa già posti in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua)
2. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 28/2001, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 542.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6890 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e dell'irrigazione - con la denominazione <<Spese per opere pubbliche di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione>> e con lo stanziamento di euro 542.000 per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento ai sottonotati capitoli del documento tecnico per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) UPB 11.5.61.932 - capitolo 6806 - euro 379.700; capitolo 6807 - euro 19.900;
b) UPB 11.5.61.1.375 - capitolo 6841 - euro 92.400;
c) UPB 11.1.61.1.348 - capitolo 6265 - euro 50.000.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015