Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
CAPO II
 Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia
Art. 20 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/2012
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 123, lettera b), L. R. 27/2014
Art. 21
 (Organi e statuto dell'Associazione)
2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.
3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.
5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 4 sostituito da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3 Parole soppresse al comma 7 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014