Art. 19 bis
(Partecipazione a società)
1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 24/2009
2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 11/2014