Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 18
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.
2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.
3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.
5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 124, lettera e), L. R. 27/2014