Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 14
1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 14, L. R. 12/2003
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 48, lettera b), L. R. 23/2013
3 Comma 8 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
4 Comma 8 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
5 Comma 8 quater aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 10/2014
6 Parole sostituite al comma 10 da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
7 Comma 11 sostituito da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
8 Comma 12 sostituito da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
9 Comma 13 sostituito da art. 49, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
10 Comma 13 bis aggiunto da art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 2, L. R. 11/2014
12 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 124, lettera a), L. R. 27/2014
13 Parole aggiunte al comma 13 da art. 2, comma 124, lettera b), L. R. 27/2014
14 Parole aggiunte al comma 13 bis da art. 2, comma 124, lettera c), L. R. 27/2014