Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.
Art. 13
 (Assemblea)
1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10.
2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.
6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.
7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. In caso di comunione di beni l'elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 11/2014