Art. 1
(Norma generale)
1. L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.
2. Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.
3. Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, in delegazione amministrativa intersoggettiva, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione delle opere di cui all’articolo 4.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019