Art. 1
(Definizione dell'attività)
1. Ai fini della presente legge, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, di studio, didattico o amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione finalizzate alla conservazione dell'aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di altri soggetti appartenenti ad altre specie zoologiche, con esclusione dei trofei non naturalizzati di ungulati, nonché al restauro di fauna già preparata nel rispetto della legislazione in materia.