(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 21, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alla unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6338 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.