Art. 8
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alla riduzione di entrata prevista dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.3/capitolo 80, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.