Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 6, comma 7, L. R. 14/2003
2 Articolo 1 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 9/2007
3 Articolo 1 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 12/2009
4 Articolo 1 bis .1 aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 1
2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni e ai beni aziendali derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e di trasformazione di prodotti agricoli. L'intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:
a) la prevenzione anche attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;
b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;
c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.
c bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.
4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.
8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.
9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi di cui al presente articolo attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.
10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il "rendiconto finanziario" è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.
12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
4 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 18/2004
8 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 14, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 15, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 15, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 19, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 11/2011
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 32, L. R. 14/2012 , nei limiti e con le modalità indicate ai successivi commi 33, 34, 35 e 36 dell' art. 2 della medesima L.R. 14/2012.
14 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 14/2012
15 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 14/2012
16 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 14/2012
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
19 Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
20 Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 8, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
21 Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 8, lettera e), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
22 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016
23 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016
24 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 93, lettera a), L. R. 13/2023
25 Comma 9 sostituito da art. 3, comma 93, lettera b), L. R. 13/2023
26 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 14/2023
27 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 14/2023
28 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 14, lettera c), L. R. 14/2023
29 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 14, lettera d), L. R. 14/2023
30 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 14, lettera e), L. R. 14/2023
Art. 1 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 9/2007
2 Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7 Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
8 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 2, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 2, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 2 ter sostituito da art. 2, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 26, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 1 bis.1
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali favorendo il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
3. Gli indennizzi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consistono in un aiuto forfettario parametrato alla massa legnosa esboscata, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
4. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti con regolamento regionale. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli indennizzi ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a1 sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.
5 bis. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 59, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 1 ter
1. Con le disponibilità del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purché i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 12/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 8, lettera h), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 2
 (Interventi straordinari per la B.S.E.)
1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.
3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.
4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.
7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.
8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.
10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> istituito con l'articolo 1, comma 1.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 22, comma 2, L. R. 18/2004
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 16, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 5, comma 17, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, la presente legge è inviata alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, successivamente all'approvazione da parte della competente Commissione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.