Legge regionale 13 agosto 2002 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Il Consiglio dei Ministri, che aveva promosso il giudizio di illegittimita' costituzionale avverso la presente legge in data 22 ott. 2002, ha rinunciato al ricorso in data 1 aprile 2003 a seguito dell'approvazione della L.R. 34/2002, con la quale le disposizioni oggetto di impugnativa sono state eliminate.

Integrata la disciplina della legge da art. 12, comma 23, L. R. 9/2008

Art. 1

(Obiettivi, campo di applicazione e oggetto)

1. La presente legge ridefinisce, in un'ottica di ampia delegificazione, il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, apportando le necessarie modificazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 27 marzo 1996, n. 18, e introduce, altresì, sin d'ora, onde garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici, un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi compiutamente in sede di contrattazione collettiva.

Art. 2

(Sistema di classificazione del personale regionale)

1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all'articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un'unica categoria.

2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall'allegato A alla presente legge. Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall'allegato B alla presente legge.

4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell'ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l'attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all'allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l'eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione; in tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri e alle modalità, l'istituto economico di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/2002, con la salvaguardia delle decorrenze ivi previste.

6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.

7.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 7 abrogato da art. 13, comma 39, L. R. 24/2009

Art. 3

(Inquadramento di personale presso l'Amministrazione regionale)

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, dell'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 10/2002, dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, può essere inquadrato, nel limite massimo di venticinque unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, nella qualifica corrispondente alla qualifica, al livello o alla categoria formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui alla seguente tabella:

Ente di provenienza Qualifica, livello o categoria Qualifica equiparata
Provincia di Trieste VI Segretario
Provincia di Udine V Coadiutore
Provincia di Udine VI Segretario
Comune di Trieste VI Segretario
Comune di Udine VIII Consigliere
Comune di Pordenone VI Segretario
Comune di Codroipo VIII Consigliere
Comune di Gorizia Dirigente Dirigente
Comune di Monfalcone V Coadiutore
Comune di Muggia VII Consigliere
Comune di S. Dorligo della Valle VI Segretario
Comune di Duino Aurisina VII Consigliere
Comune di Bagno a Ripoli C 1 Segretario
Consorzio Cellina Meduna 6a fascia funzionale Segretario
Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Trieste" Categoria B Coadiutore
Azienda per i servizi sanitari n. 2-Isontina Collaboratore professionale sanitario Assistente sanitario Consigliere
Azienda per i servizi sanitari n. 6-Friuli occidentale Dirigente veterinario - II livello Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 5-Bassa friulana Dirigente amministrativo Dirigente
Azienda per i servizi sanitari n. 3-Alto Friuli Collaboratore amministrativo professionale Consigliere
ARPA - F.V.G. Collaboratore amministrativo professionale Consigliere
Assistente amministrativo cat. C Segretario
Ministero dell'economia e delle finanze C 1 Consigliere
B 3 Segretario
B 2 Coadiutore
Ministero dell'istruzione, università e ricerca 7 livello Consigliere

(4)

2. Il personale in servizio presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Settore commercio, ai sensi dell'articolo 40, commi 10 e 10 bis, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nel numero massimo di quattro unità, secondo le seguenti equiparazioni:

Livelli C.C. N.L. Settore commercio Qualifiche ruolo unico regionale
1 e 2 livello Segretario
3 livello Coadiutore

3. L'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla data medesima.

(5)

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche o livelli o categorie rivestiti presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 è riconosciuta l'anzianità giuridica maturata nei rispettivi livelli a decorrere dalla data di subentro della Regione nei relativi contratti ovvero dalla data di inizio servizio presso la Regione medesima.

5. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni ed incarichi attribuiti ovvero a prestazioni svolte presso l'ente di provenienza, nonché di indennità connesse all'esclusività del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza medesimo, sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2 spetta, alla data dell'inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla data di inquadramento sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 7.

7. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti, rispettivamente, presso l'ente di provenienza e in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore commercio, con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

8. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 52/1980, e successive modifiche, e dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, e successive modifiche, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale; l'inquadramento si consegue nell'ambito di procedure selettive pubbliche per esami, nei limiti dei posti riservati al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero in servizio ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

(1)

9.

( ABROGATO )

(2)

10.

( ABROGATO )

(3)

11. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

Note:

Comma 8 sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 34/2002

Comma 9 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 34/2002

Comma 10 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 34/2002

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 12/2003

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 4, L. R. 12/2003

Art. 4

(Procedure della contrattazione integrativa dell'Ente Regione)

1. L'Amministrazione regionale istituisce, ai fini della contrattazione integrativa di ente, una delegazione di parte pubblica, composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente, e costituita con decreto del Presidente della Regione; della delegazione fa parte un membro designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

(2)(3)

2. La contrattazione integrativa di ente ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo dalla Giunta regionale.

3.

( ABROGATO )

(4)

4.

( ABROGATO )

(1)(5)

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa di ente con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale competente in materia di bilancio.

(8)

6.Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di contratto integrativo di ente, corredata di apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata alla Direzione centrale competente in materia di bilancio. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, la Giunta regionale autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Qualora siano formulati rilievi, le parti si incontrano entro i successivi quindici giorni.

(9)

7.

( ABROGATO )

(6)

8.

( ABROGATO )

(7)

Note:

Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 34/2002

Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2005

Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 17/2010

Comma 3 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 4 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 7 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 8 abrogato da art. 53, comma 3, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 5 da art. 53, comma 3, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Parole sostituite al comma 6 da art. 53, comma 3, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.

Art. 5

(Dotazione organica)

1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nei profili professionali di cui all'allegato C alla presente legge, in coerenza alle mansioni previste per il profilo professionale di provenienza, e sulla base delle corrispondenze individuate con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

2. A conclusione delle procedure di mobilità verticale interna e di inquadramento nel ruolo unico regionale di cui alla legge regionale 10/2002 e di cui agli articoli 3 e 11, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale con una riduzione pari ad almeno il quindici per cento.

3. In attesa della disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, per i dipendenti regionali, ai fini del cambiamento di profilo professionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni urgenti in materia di personale)

1.

( ABROGATO )

(2)(4)

2. Il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, risulti quale avente diritto alla partecipazione ai succitati scrutini per merito comparativo, ovvero risulti quale avente diritto per una diversa decorrenza, ovvero per l'accesso ad una diversa qualifica funzionale, ovvero ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero.

3. L'individuazione degli aventi diritto viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri per la formazione degli elenchi nominativi del personale in possesso dei requisiti già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

4. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi viene effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sulla base dei criteri per la valutazione dei titoli valutabili già adottati dal Consiglio di amministrazione del personale nella tornata di riferimento.

5. Per quel che attiene alla composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18.

6. I lavori della Commissione giudicatrice vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione viene dichiarato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, il personale che abbia conseguito un punteggio superiore a quello conseguito dai candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale.

7. Qualora il personale scrutinato ora per allora ai sensi del comma 2 consegua un punteggio pari a quello dell'ultimo dei candidati già dichiarati vincitori nella tornata di riferimento, per la medesima qualifica funzionale e il medesimo profilo professionale, viene considerato utilmente collocato in graduatoria, con diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, anche in soprannumero, se in possesso di una maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza, a parità di questa di una maggiore anzianità complessiva di servizio, a parità di questa di un maggiore punteggio della relazione e quindi in relazione all'età.

8. I posti eventualmente conferiti in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

9. Al personale inquadrato nella qualifica superiore ai sensi dei commi da 2 a 8, il cui inquadramento è disposto a tutti gli effetti dalla data di decorrenza dello scrutinio, il beneficio economico di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale 18/1996 viene attribuito con decorrenza ed effetto dalla data del passaggio alla qualifica superiore e determinato con riferimento alla tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data del passaggio; al personale medesimo viene attribuito il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio, rapportando i relativi importi annui lordi, individuati con riferimento alla tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, successivamente modificata, vigente alla data di maturazione, al numero dei mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni, computate come mese intero, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli; al personale medesimo viene applicato l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, con riferimento alle decorrenze ivi previste.

10. All'articolo 29, comma 3, primo periodo, della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10/2002, dopo le parole <<sul Bollettino Ufficiale della Regione>> sono aggiunte le parole <<; nel caso dei Servizi autonomi, con la medesima deliberazione è altresì individuato il Direttore regionale competente all'approvazione dei contratti stipulati dai relativi Direttori>>.

11.

( ABROGATO )

(1)

12.

( ABROGATO )

(5)

13. L'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 18, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )

1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso la Regione o altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.>>.

14. All'articolo 9 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<e sulla valutazione, preventiva e successiva, di cui all'articolo 13, commi 1 e 5>> sono sostituite dalle parole <<e sulla valutazione preventiva di cui all'articolo 13, comma 1>>;

b) al comma 5, lettera b), dopo le parole <<qualora non richiesto quale requisito>> sono aggiunte le parole <<ai sensi del comma 11>>;

c) al comma 5, lettera g), dopo le parole <<al profilo professionale medesimo>> sono aggiunte le parole <<ai sensi del comma 11>>;

d) al comma 15 le parole <<e abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate;

e) al comma 17 il secondo periodo è abrogato;

f) al comma 22 le parole <<e al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate.

15. All'articolo 11 della legge regionale 10/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), numero 2), sono aggiunte le seguenti parole: <<punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni in altra qualifica presso l'Amministrazione regionale;>>;

b) al comma 10 le parole <<ed è subordinata al superamento del periodo di prova di cui all'articolo 13>> sono abrogate.

16. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 10/2002, il secondo periodo è abrogato.

17. All'articolo 13 della legge regionale 10/2002 il comma 5 è abrogato.

18. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 10/2002, le parole <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole <<al comma 1>>.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10/2002 trovano applicazione anche nei confronti del personale del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti aver svolto, sulla base di un provvedimento formale dell'Amministrazione regionale, per un periodo anche non continuativo di almeno due anni, purché l'interruzione non sia superiore a trenta giorni, le funzioni di sostituto del dirigente di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, a fronte di effettiva vacanza dell'incarico e che alla medesima data continui a svolgere le predette funzioni.

20. Per il personale di cui al comma 19, la domanda di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 10/2002 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. All'articolo 68, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole <<dieci unità>> sono sostituite dalle parole <<sedici unità>>.

22. All'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale 23/2001, le parole <<con qualifica non inferiore a segretario>> sono abrogate.

23. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, gli interessati sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

24. In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di cui al comma 23, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza dell'interessato all'assunzione.

25. Le Commissioni esaminatrici per la selezione relativa alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori collocati nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono composte da dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

26. L'esito della selezione di cui al comma 25 è approvato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

27. In relazione all'inquadramento di personale nel ruolo unico regionale o presso gli Enti locali della regione nell'ambito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la determinazione delle equiparazioni tra le qualifiche e categorie rivestite dal personale medesimo presso l'ente di provenienza e quelle dell'ente di destinazione, nonché del trattamento giuridico ed economico avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

28.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Abrogato il comma 11, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2005

Comma 28 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011

Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 12 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 53/1981)

1. L'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.

2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.

3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

5.

( ABROGATO )

(4)

6. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 53/1981 sono abrogati.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<<1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.>>;

b) al comma 1 ter la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) le strutture organizzative, il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(3)

4.

( ABROGATO )

(4)

5.

( ABROGATO )

(5)

6.

( ABROGATO )

(6)

7.

( ABROGATO )

(7)

8.

( ABROGATO )

(8)

9.

( ABROGATO )

(2)

10. L'articolo 19 della legge regionale 18/1996 e l'articolo 19 bis della medesima legge regionale 18/1996, come aggiunto dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono abrogati.

11.

( ABROGATO )

(9)

12.

( ABROGATO )

(10)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 14, comma 51, L. R. 22/2010

Comma 9 abrogato da art. 10, comma 16, lettera g), L. R. 5/2013

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

10  Comma 12 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 9

(Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali)

(5)

1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), le parole <<, Direttore di Ente regionale>> sono abrogate;

b) al comma 3 le parole <<o struttura ad essa equiparata o>> sono sostituite dalle parole <<, a un ente regionale o a struttura equiparata a Direzione regionale ovvero>>;

c) (ABROGATA).

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3.

( ABROGATO )

(8)

4.

( ABROGATO )

(3)(9)

5.

( ABROGATO )

(4)

6.

( ABROGATO )

(10)

7.

( ABROGATO )

(6)

8.

( ABROGATO )

(7)

9. Gli incarichi di Direttore regionale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, con applicazione della disciplina giuridica ed economica in godimento, sino alla loro naturale scadenza. Detti incarichi possono cessare prima di detta scadenza per accordo tra le parti, da raggiungersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, volto alla stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ovvero al verificarsi di una delle condizioni risolutive di diritto di cui al comma 6 del medesimo articolo 47 bis. Si intendono altresì confermati, salva diversa determinazione della Giunta regionale, sino alla loro naturale scadenza, gli incarichi di sostituto di Direttore regionale, nonché quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996 e gli incarichi sostitutori di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, siano conferiti con contratto di diritto privato, i medesimi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza ovvero sino al verificarsi di una delle condizioni risolutive di cui all'articolo 48, comma 8, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 3.

10. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, ai fini della determinazione dell'anzianità di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 bis, è calcolata anche quella maturata nella qualifica di dirigente. In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 5, l'individuazione dei sostituti nell'ambito della categoria D è operata con riferimento al personale proveniente dalla qualifica di funzionario e al personale proveniente dalla qualifica di consigliere equiparato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 6, comma 12; in sede di contrattazione collettiva sono individuate le posizioni interne alla categoria D cui attribuire l'incarico sostitutorio.

Note:

Abrogata la lettera c) del comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale. Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 2 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.

Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).

Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), ad eccezione della parte concernente il Consiglio regionale.

A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 cessano di applicarsi al Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).

Comma 7 abrogato da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.

Comma 8 abrogato da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.

Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

10  Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera e), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.

Art. 11

(Inquadramenti di personale assunto a tempo determinato)

1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. L'inquadramento è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di inquadramento del personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002. L'inquadramento ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2003.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento, i contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogati, alla scadenza, sino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento.

5. Ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 è riconosciuto, sino all'inquadramento, il medesimo trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del ruolo unico regionale.

6. Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la rispettiva categoria e posizione economica di inquadramento. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica e categoria corrispondenti alla categoria di inquadramento, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di inquadramento.

7. All'articolo 14 della legge regionale 10/2002, il comma 5 è abrogato.

8. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10/2002, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

9. Gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono prevedere l'inquadramento di personale assunto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 9, L. R. 34/2002

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera ss), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 13

(Personale dell'ARPA)

1. Il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente può essere inquadrato in ruolo dell'Agenzia medesima, conservando l'anzianità giuridica, il trattamento economico, le funzioni e le qualifiche rivestite purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

(1)

2. L'inquadramento avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 10, L. R. 34/2002

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 10, L. R. 34/2002

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005

Art. 16

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2004.

Articolo abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 34/2002

Art. 17

(Riduzione delle posizioni economiche in sede di contrattazione collettiva regionale)

1. In sede di contrattazione collettiva regionale relativa al biennio 2002-2003, da tenersi in sede AReRaN, si provvederà alla riduzione delle posizioni economiche ed in particolare alla soppressione di quelle iniziali, A1, A2, B1, B2, C1 e D1, previste per ogni categoria, con effetto dall'1 gennaio 2002, e comunque successivamente al definitivo inquadramento nel nuovo ordinamento professionale del personale della Regione e del personale degli enti locali rispettivamente previsto con la presente legge per il personale regionale e con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 per il personale degli enti locali.

Art. 18

(Norme finali)

1. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di commesso, segretario e consigliere, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie A, C e D. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di funzionario e dirigente, le menzioni si intendono riferite, rispettivamente alle categorie D e dirigenziale. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le qualifiche funzionali di agente tecnico e coadiutore, la menzione si intende riferita alla categoria B.

2. Qualora leggi e regolamenti regionali prevedano l'assegnazione a determinati uffici di personale con indicazione delle precedenti qualifiche, i dipendenti rimangono comunque assegnati agli uffici medesimi sino a quando non si provvederà alle relative modifiche con gli atti di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1.

3. L'articolo 45 della legge regionale 31/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2000, è abrogato.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 34/2002

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

b) UPB 52.2.4.1.653 - capitolo 605;

c) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Qualora l'applicazione della presente legge comporti l'anticipazione di oneri inerenti la contrattazione collettiva, l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, in conformità a deliberazione della Giunta regionale, il prelevamento delle somme all'uopo necessarie dal fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per gli anni 2000-2001 iscritto sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.