<<Art. 10
1. Il personale del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.
2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.
3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.>>.