Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
CAPO XI
 Finanziamento di lavori pubblici
Art. 56
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3 Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
5 Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
6 Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
7 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
8 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
9 Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
10 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11 Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12 Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
14 Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
15 Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
16 Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
17 La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
18 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
19 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
20 Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
21 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
22 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
23 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24 La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
25 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
26 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
27 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
28 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
29 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
30 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 57
 (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 47, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
5 Parole sostituite al numero 2) della lettera a) del comma 1 da art. 20, comma 7, L. R. 13/2014
6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 25/2015
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 10, L. R. 14/2016
10 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 19, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 60
 (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015
Art. 61
 (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012