Art. 58
(Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)
1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.
2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.
3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.