Art. 46
(Sistemi di qualitą dell'attivitą amministrativa)
1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualitą nell'attivitą amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. Per sistema di qualitą si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualitą e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualitą, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.