Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 3
 (Ambito soggettivo di applicazione della legge)
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, qualora operino in virtł di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilitą e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
2 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 9/2006
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024