Art. 34
(Capitolato generale d'appalto)
1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'articolo 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.