Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 72 bis

(Delega di funzioni al CATA)

(1)

1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.

(3)

2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.

3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;

i)

( ABROGATA )

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62;

j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all' articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia).

(2)(4)(9)(10)(11)(13)(14)(17)(18)

3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore.

(15)

4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

(5)(6)(12)(16)

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.

(7)

4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

(8)

Note:

Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011 . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2012, come previsto dall'art. 79, c. 25 della medesima legge regionale 7/2011.

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 27, L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 18/2011

Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 39, comma 2, L. R. 4/2013

10  Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 4/2013

11  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 39, comma 3, L. R. 4/2013

12  Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 21/2013

13  Lettera h bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 4/2014

14  Lettera i) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

15  Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

16  Comma 4 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

17  Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 19, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

18  Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 41, L. R. 14/2018