Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 72 bis
2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.
3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;
d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;
i)   ( ABROGATA )
j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62;
4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011 . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2012, come previsto dall'art. 79, c. 25 della medesima legge regionale 7/2011.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 27, L. R. 7/2011
3 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 18/2011
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 39, comma 2, L. R. 4/2013
10 Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 4/2013
11 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 39, comma 3, L. R. 4/2013
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 21/2013
13 Lettera h bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 4/2014
14 Lettera i) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
16 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
17 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 19, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18 Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 41, L. R. 14/2018