Art. 57
(Diffusione e promozione del commercio elettronico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, č autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attivitā commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
3.
I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2 Comma 4 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2011