Art. 40 ter
(Esercizio dell'attivitā)
1.
L'esercizio dell'attivitā di tintolavanderia e di lavanderia self service č disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivitā, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalitā di esposizione delle tariffe professionali.
2. Per ogni sede o unitā locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attivitā di tintolavanderia č designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneitā professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attivitā nella sede indicata.
3. L'esercizio dell'attivitā di tintolavanderia č subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformitā agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non č ammesso lo svolgimento dell'attivitā di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unitā locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, č apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove č effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attivitā svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma č riportata sui documenti fiscali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.