Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Capo IV

Interventi urgenti, disposizioni finali e finanziarie

Art. 15

Interventi in favore dei corregionali in America latina e degli italiani in Argentina>>;

(1)

1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale approva specifici progetti d'intervento che possono comprendere anche il completamento di iniziative straordinarie già previste.

(2)

2. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.>>;

(3)

2 bis. La Regione è autorizzata a conferire la quota prevista a proprio carico al Fondo di solidarietà per gli italiani in Argentina, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

(4)

3. All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1, le parole: <<alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.>>;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: <<Il 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Almeno il 50 per cento>>.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Art. 16

(Aggiornamento delle competenze dell'Amministrazione regionale)

1. La Giunta regionale adegua alle disposizioni della presente legge la declaratoria delle funzioni della struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero e delle altre strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.

Art. 17

(Abrogazioni)

(1)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modifiche;

b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modifiche;

c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27 e successive modifiche;

d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 e successive modifiche;

e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;

f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 e successive modifiche;

g) la legge regionale 46/1990, limitatamente all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'articolo 26, come modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 1/1993, all'articolo 27, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/1991, all'articolo 28 e all'articolo 29;

h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20 e successive modifiche;

i) l'articolo 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Note:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.098.000 euro, suddivisa in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione <<Fondo per i corregionali all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. All'onere complessivo di 3.098.000 euro, suddiviso in ragione di 1.549.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.

3. Per il finanziamento del programma di politica attiva nei confronti degli emigrati per l'anno 2002, ivi compreso l'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

(1)

4. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 23/2002

Art. 19

(Entrata in vigore e prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003.

2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'articolo 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale.

3. Le domande di contributo di cui all'articolo 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.