Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 8

(Composizione del Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati)

(1)(3)

1. Il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;

b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;

c) due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;

d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.

3. Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.

4. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Note:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.

Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, L. R. 12/2003

Articolo sostituito da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 15/2014