Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 15

Interventi in favore dei corregionali in America latina e degli italiani in Argentina>>;

(1)

1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale approva specifici progetti d'intervento che possono comprendere anche il completamento di iniziative straordinarie già previste.

(2)

2. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.>>;

(3)

2 bis. La Regione è autorizzata a conferire la quota prevista a proprio carico al Fondo di solidarietà per gli italiani in Argentina, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

(4)

3. All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1, le parole: <<alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2.>>;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: <<Il 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<Almeno il 50 per cento>>.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/2002