Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 10

(Riconoscimento della funzione di interesse regionale)

(1)(7)(10)

1.Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.

(3)(8)(9)

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(5)

4.

( ABROGATO )

(2)(6)

Note:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.

Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005

Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005

Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005

Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017

10  Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020