Legge regionale 26 febbraio 2002 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020
Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 10
(Riconoscimento della funzione di interesse regionale) (1)(7)(10)
1.Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.
(3)(8)(9)
2.
( ABROGATO )
(4)
3.
( ABROGATO )
(5)
4.
( ABROGATO )
(2)(6)
Note:1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 16, L. R. 1/2003
3 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
4 Comma 2 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
5 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
6 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 33/2015
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 3, lettera d), L. R. 24/2016
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 92, lettera c), L. R. 31/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 5/2020