Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Capo II
 Strumenti, procedure e organismi di programmazione
Art. 5
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 1/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 54, lettera a), L. R. 17/2008
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 7, comma 55, L. R. 17/2008
6 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 26, L. R. 7/2015
7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 3, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
8 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 3, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016
9 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 92, lettera a), L. R. 31/2017
10 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 36, L. R. 45/2017
11 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 1, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 6
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004
7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008
10 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008
11 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009
12 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015
13 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015
14 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015
15 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016
16 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017
17 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018
18 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018
Art. 7
1. È istituito, presso la struttura di cui all'articolo 16, il Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
3. Il Comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
4. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Funge da segretario del Comitato il Direttore della struttura di cui all'articolo 16 o un funzionario dallo stesso delegato.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 11, comma 3, L. R. 12/2003
3 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
4 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 9
2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del Comitato e della Consulta con l'Amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.
4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'articolo 7, comma 8.
5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal Comitato e dalla Consulta tra i propri componenti.
6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'articolo 16.
Note:
1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2005