Legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Art. 2
2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.
3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.
4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 13/2020