Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO II

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

Art. 121

(Definizione dell'attività)

1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 121 bis

(Accompagnatore di media montagna)

(1)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

Note:

Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 121 ter

(Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada)

(1)

1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);

f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

(2)

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.

Note:

Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016

Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018

Art. 122

(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123

(Iscrizione agli albi ed elenchi)

(1)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

Art. 124 bis

(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.

2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.