Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TITOLO VIII

PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I

Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

Art. 112

(Definizione delle attività)

1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.

2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.

3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

Art. 113

(Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)

1. L'esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.

2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, comma 3.

(1)

3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 114

(Esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

(1)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole soppresse al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Art. 115

(Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4.

( ABROGATO )

(1)(4)

5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

(2)

5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

(3)

Note:

Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 116

(Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;

b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);

c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.

Art. 118

(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)

1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;

c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.

c bis) dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.

(1)

5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

Note:

Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014

Art. 119

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120

(Visite ai siti museali)

(1)

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).

Note:

Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2016

CAPO II

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

Art. 121

(Definizione dell'attività)

1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 121 bis

(Accompagnatore di media montagna)

(1)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

Note:

Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 121 ter

(Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada)

(1)

1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);

f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

(2)

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.

Note:

Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016

Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018

Art. 122

(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123

(Iscrizione agli albi ed elenchi)

(1)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

Art. 124 bis

(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.

2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

CAPO III

Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica

Art. 126

(Definizione dell'attività)

1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127

(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128

(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

Art. 129

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

(1)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

(2)

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.

Note:

Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003

Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004

CAPO IV

Maestro di sci

Art. 131

(Definizione dell'attività)

1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 132

(Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 133

(Albo dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.

2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) maestro di sci discipline alpine;

b) maestro di sci discipline del fondo;

c) maestro di sci discipline dello snow-board.

(1)

Note:

Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 79, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 134

(Scuole di sci)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.

CAPO V

Norme comuni

Art. 135

(Elenchi e risorse)

1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

(1)

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 18/2003

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi o elenchi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g)

( ABROGATA )

(1)(2)(3)

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e accompagnatore di media montagna, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

(4)

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

(5)(6)

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003

L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Art. 137 bis

(Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri)

(1)(4)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del <<de minimis>>.

Note:

Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Articolo sostituito da art. 81, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 138

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;

b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;

d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;

e)

( ABROGATA )

f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;

g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

(1)

Note:

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 82, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 139

(Divieti e doveri)

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 140

(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1.Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.

(1)(2)(3)(10)

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

(4)(5)

3.Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

(6)(7)(11)

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.

(8)

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

(9)

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.

(12)

8.

( ABROGATO )

(13)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016

10  Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

11  Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

12  Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

13  Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019