Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
CAPO II
Funzioni della Regione e attività di promozione turistica
Art. 6
( ABROGATO )
(7)
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 4, L. R. 29/2005
2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 5, L. R. 29/2005
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 106, comma 6, L. R. 29/2005
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 106, comma 7, L. R. 29/2005
5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 58, comma 1, L. R. 16/2008
6 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 36, comma 1, L. R. 13/2009
7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 7
(Promozione turistica) (2)
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.
2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.
Note:1 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005
2 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016
Art 8
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:1 Articolo sostituito da art. 106, comma 9, L. R. 29/2005
2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016