Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 7
(Promozione turistica) (2)
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.
2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.
Note:1 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005
2 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016