Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori)

(3)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f)

( ABROGATA )

(1)(2)

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.

(4)

4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.

(5)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003

L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 2, lett. d) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013