Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 126

(Definizione dell'attività)

1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.