Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.