Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;

b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);

c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.