Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
TITOLO VIII
 PROFESSIONI TURISTICHE
CAPO I
 Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica
Art. 112
 (Definizione delle attività)
1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.
Art. 114
 (Esami di idoneità)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
Art. 115
 (Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)
1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
2 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010
Art. 118
 (Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).
Note:
1 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014
CAPO II
 Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina
Art. 121
 (Definizione dell'attività)
2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.
3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.
4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 121 bis
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 121 ter
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
2 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018
CAPO III
 Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica
Art. 130
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004
CAPO IV
 Maestro di sci
CAPO V
 Norme comuni
Art. 137
 (Iscrizione agli albi)
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.
5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003
2 L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. e) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
Art. 137 bis
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
4 Articolo sostituito da art. 81, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 142
 (Sanzioni amministrative)
6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12 Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
13 Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019