Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 45
2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.
3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013