Art. 129
(Scuole di speleologia)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.
2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.