Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 118
 (Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).
Note:
1 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014