Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.
Art. 115
 (Esonero totale o parziale dall'esame di idoneitą)
1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attivitą nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneitą limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtą storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attivitą nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attivitą nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneitą come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
2 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010