Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali secondo un programma decennale, attuato annualmente di norma prima dell'avvio della stagione turistica.