Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/01/2002

Norme per la attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali mediante la realizzazione di barene conterminate, nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e smaltimento di fanghi non riutilizzabili nell'ambito del comprensorio lagunare.
Articolo 5
 (Accelerazione delle procedure)
1. Al fine di realizzare e gestire correttamente gli impianti di smaltimento di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Direttore regionale dell'ambiente, con proprio decreto, emana le norme tecniche previste dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni, limitatamente allo stoccaggio e smaltimento dei fanghi di dragaggio, tenuto conto delle indicazioni tecniche di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984.
2. Nelle more delle procedure di approvazione previste dalla legge regionale 30/1987 e successive modificazioni relative al Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di uno o più impianti di stoccaggio e smaltimento dei fanghi provenienti dal dragaggio delle vie d'acqua navigabili fluviali e lagunari in conformità con i criteri tecnici di cui al comma 1.
3. I progetti per la realizzazione di barene conterminate sono approvati con la procedura speciale della conferenza dei servizi tra tutte le Direzioni regionali competenti e gli Enti locali interessati.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione delle aree più idonee da parte dei soggetti attuatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisto di terreni o altri beni finalizzati a consentire permute o compensazioni.