Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 31/03/2015

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 5

(Modalità di esposizione delle bandiere)

1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.

2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.