Art. 5
(Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura "assistenza tecnica" nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006.