Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.
CAPO I
 Disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006
Art. 1
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.
4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 9, comma 82, L. R. 3/2002
2 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 113, L. R. 22/2007
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 47, L. R. 24/2009
Art. 3
 (Modalità attuative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'articolo 9, lettera m), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.
3. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della Giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1.
4. I direttori regionali e di Servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazione di pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.
6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione <<Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari>> alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
4. La contabilizzazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione <<Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006>>.
CAPO II
 Altre disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
Art. 9
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari)
2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi.
3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 12
1. All'articolo 9, comma 18, della legge regionale 14/1998, le parole <<, ripartiti pro quota tra le quote di cofinanziamento,>> sono abrogate.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 17
 (Applicazione della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si applica ai procedimenti relativi agli interventi cofinanziati dai fondi comunitari per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione e controllo, ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 18
 (Spese per la gestione del "fondo speciale per l'obiettivo 2" 1994-1996)
1. Al fine di provvedere al pagamento del compenso spettante alla Friulia SpA per la gestione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2", previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, sulla base di quanto disposto dalla convenzione stipulata con la Friulia stessa, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare la somma di complessive lire 1.134 milioni in ragione di lire 162 milioni annui dal 2001 al 2007. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la dotazione finanziaria del Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-1996 con le somme necessarie a far fronte alle spese connesse con l'operatività del fondo stesso, gestito dalla Friulia SpA, secondo quanto previsto dalla convenzione repertorio n. 6408 del 20 novembre 1995. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.134 milioni, suddivisa in ragione di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2007 con l'onere di lire 486 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7705 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7706 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione <<Spese connesse con la operatività del "Fondo speciale obiettivo 2 1994-1996" gestito dalla finanziaria regionale Friulia SpA>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 1.072 milioni, suddiviso in ragione di lire 262 milioni per l'anno 2001 e di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 162 milioni per il 2007 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
CAPO III
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato
Art. 20
4. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9/1998, le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole <<Presidente della Regione>>.