Art. 11
(Coordinamento applicativo)
1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all'articolo 2, assicura l'uniforme applicazione della presente legge con direttive e informazioni alle istituzioni preposte all'erogazione delle prestazioni.