Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalitą previste dalla presente legge.
2. Le Aziende per i servizi sanitari realizzano le finalitą di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.