Legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/03/2018

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il finanziamento statale destinato alla realizzazione del progetto per la redazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) per il territorio della regione, al fine di realizzare elaborati documentali e in particolare cartografici di maggior dettaglio rispetto a quelli previsti dal progetto nazionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2236 (2.1.210.3.10.29) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione <<Spese per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) per il territorio regionale>> e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l'anno 2001.
5. Per le spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile, operato ai sensi del decreto legislativo 265/2001, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2249 (2.1.141.2.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.
6. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.
7. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 prevista dal comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2524 (2.1.210.3.12.15) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione <<Spese per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili - finanziato con contrazione di mutuo>> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 2001.
8. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dal comma 4, lettera b), relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2502, e dal comma 7, relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2524, si provvede mediante storno di pari importo dalla citata unità previsionale di base 5.4.22.2.597, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a quattro anni fino a tutto l'11 ottobre 2001, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2001 e fino all'11 ottobre 2002. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.
10. Per la finalità prevista dal combinato disposto del comma 9, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2303 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - con la denominazione <<Corresponsione alla Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese delle somme dovute per gli oneri definiti in via transattiva relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'Alto Tagliamento>> e con lo stanziamento di lire 3.600 milioni per l'anno 2001.
13. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 994.787.006 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessive lire 95.073.909.564 per l'anno 2001, vincolata al soddisfacimento di un ulteriore numero di domande di contributo a scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 374, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, suddivisa nei seguenti importi con riferimento ai capitoli - di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - a fianco di ciascun importo indicati:
b) lire 6.637.157.824 - capitolo 3315 (2.1.253.3.10.26) con la denominazione <<Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi regionali>> e con lo stanziamento di lire 6.637.157.824 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte con riferimento ai capitoli 3282 e 3285 di cui alla Tabella D.
15. In relazione al disposto di cui al comma 14, lettera a), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 436, 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa ivi citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21>>.
16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a corrispondere un rimborso forfetario alla Cassa per l'attività di cui al comma 16 a carico delle quote di spettanza regionale giacenti del fondo unico.
20. In relazione a quanto disposto dai commi 16 e 17:
21. In applicazione e per le finalità dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali o a effettuare altre operazioni finanziarie con rate di ammortamento che per capitale e interessi non potranno superare il limite d'impegno a carico dello Stato di lire 3.274.800.000 per anno.
22. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.
23. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 21.
24. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 21 e 23 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli interventi di cui al comma 22 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3738 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato>> e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1672 (5.1.0) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione <<Ricavo del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni>> e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002.
26. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.122 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato è iscritto sull'unità previsionale di base 2.3.1231 - di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, a decorrere dall'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione <<Assegnazioni vincolate all'ammortamento dei mutui per interventi nel settore del trasporto pubblico locale>>, lo stanziamento di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, riferito al capitolo 1001 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni>>. Le assegnazioni relative agli anni dal 2004 al 2016 sono accertate sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
27. L'onere complessivo di lire 6.549.600.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 dal comma 26 fa carico per lire 3.087.874.471, suddivise in ragione di lire 1.503.189.114 per l'anno 2002 e di lire 1.584.685.357 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1571 (2.1.310.5.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese per rimborso di mutui e prestiti - con la denominazione <<Quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni>>, e rispettivamente per lire 3.461.725.529, suddivise in ragione di lire 1.771.610.886 per l'anno 2002 e di lire 1.690.114.643 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1553 (1.1.173.2.09.17) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese correnti - con la denominazione <<Interessi, spese e oneri accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni>>. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT), con sede in Trieste, mediante acquisto di azioni per un valore nominale complessivo pari al 20 per cento del capitale medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 29 - programma 10.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione <<Partecipazioni azionarie nei settori economici>> con riferimento al capitolo 1548 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione <<Sottoscrizione di azioni della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT) con sede in Trieste>> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 2001.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Società Alpe Adria SpA, anche in relazione agli apporti di capitale di altri soci, sino alla concorrenza massima dell'importo di lire 1.000 milioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i tempi della partecipazione.
34. I finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, possono essere utilizzati dall'Autorità portuale di Trieste, previa autorizzazione della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 con riferimento al capitolo 1549 (2.1.254.3.09.22) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione <<Sottoscrizione di azioni della Società Alpe Adria SpA>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
36. I maggiori rientri accertati nell'importo di lire 1.608.902.141, determinato quale saldo fra le maggiori e le minori entrate, accertate per l'anno 2000 rispettivamente sulle unità previsionali di base 4.3.579 e 3.6.544 con riferimento ai capitoli 1450 e 1062 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico per l'anno medesimo, affluiscono al <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>, iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. La copertura per complessive lire 3.929.985.395 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le rispettive norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:
LimiteLeggeautorizzativaU.P.B.CapitoloAnnualitàStanziamento
3LR 16 agosto 1982 n. 29, art. 3; LR 8 agosto 1996 n. 54, art. 7932.1.24.1.813951520011.791.200.830
4LR 6 agosto 1985 n. 30, art. 45; LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 7932.1.24.1.81395152001251.804.565
5LR 22 maggio 1986 n. 23, art. 3; LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 732.1.24.1.813951520011.686.980.000
1LR 13 aprile 1978 n. 23, art. 2822.1.61.2.35064392001200.000.000

è rideterminata con prelevamento dal <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. La copertura della spesa autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo corrispondente al 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata per lire 1.597.029.073, con riferimento a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita nell'anno 2001 sul capitolo medesimo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, con prelevamento dal <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. La copertura per complessive lire 260.203.935 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:
LimiteLeggeautorizzativaU.P.B.CapitoloAnnualitàStanziamento
3LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 88.1.24.2.772256200127.422.280
3LR 20 giugno 1983 n. 64, art. 40; LR 15 febbraio 1999 n. 4, art. 16; LR 22 febbraio 2000 n. 2, art. 88.1.24.2.159328120014.787.050
2LR 8 agosto 1996 n. 29, art. 7932.1.24.2.64495492001227.994.605

è rideterminata con prelevamento dal <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato>>, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40. La copertura per lire 649.677.936 di disponibilità del limite d'impegno n. 2 autorizzato dall'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, iscritte all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata con prelevamento dal <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato>>, iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Comma 16 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 14/2003
2 Comma 29 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
3 Comma 30 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
4 Comma 34 interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010
5 Parole soppresse al comma 16 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014
6 Comma 16 bis ante aggiunto da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 13/2014
7 Comma 16 bis sostituito da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 13/2014
8 Parole soppresse al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014
9 Parole aggiunte al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014
10 Parole aggiunte al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014
11 Parole sostituite al comma 18 da art. 37, comma 2, lettera d), L. R. 13/2014
12 Integrata la disciplina del comma 16 bis da art. 37, comma 6, L. R. 13/2014