Art. 7
(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti)
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali all'amianto.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 6, L. R. 21/2005
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 6, L. R. 21/2005
3 Comma 1 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
4 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
5 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
6 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016
7 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 24/2016